L’anonimato in rete: libertà di espressione o libertà di insulto?
La Cedu pone un limite che rischia di favorire l'impunità. E ritenere che il massimo esercizio della libertà di espressione sia connesso alla garanzia dell'anonimato porta con sè conseguenze poco desiderabili.
Persone senza nome e senza volto spargono
quotidianamente in rete offese, insulti e contumelie di vario genere.
Chi risponde di tutto ciò? Si tratta solitamente di parole ospitate da
piattaforme di diversa natura, social network, giornali online, ove
pullulano commenti che non di rado deragliano in veri e propri insulti
da parte di soggetti la cui identità è coperta da sigle, pseudonimi,
veri e propri nomi di battaglia (il famigerato “napalm51”,
magistralmente interpretato da Maurizio Crozza).
Il
bersaglio di queste diffamazioni si trova, di regola, di fronte a
soluzioni diverse che hanno un comune amaro denominatore: l'inefficacia,
o se non altro la casualità, del risultato della propria azione di
difesa della reputazione. E ciò, non tanto per l'ampiezza dei confini
che la libertà di espressione giustamente gode nel nostro sistema,
quanto perché è pressoché impossibile avere la ragionevole certezza di
ottenere una pronuncia nel merito.
Difesa difficile per la persona offesa
Il gestore del sito possiede almeno alcuni dati dell'autore del messaggio ma quasi mai li mette a disposizione spontaneamente. La persona offesa, quindi, trova davanti a sé strade tutte assai accidentate. Può percorrere quella della querela, affidandosi al pubblico ministero che, in astratto, avrebbe il potere di compiere indagini anche assai approfondite, che però di rado attiva per il gran numero di casi sulla sua scrivania rispetto alle risorse obiettivamente scarse di cui dispone.
Si
può percorrere la strada del risarcimento in sede civile ove, tuttavia,
se non si conosce l'identità della controparte, l'iniziativa si arena
prima ancora di iniziare, per la semplice ragione che non si possono
citare in giudizio ignoti. La strada della richiesta di cancellazione a
volte funziona, ma non esiste per il sito un obbligo di rimuovere prima
dell'intervento della magistratura e in ogni caso la ripubblicazione è
talmente facile che la iniziale eliminazione rischia di essere una
vittoria di Pirro.
Confronto con la “via austriaca”
In
questo panorama, una recente sentenza della Corte europea dei diritti
dell'uomo (Standard Verlagsgesellschaft c. Austria) si confronta con la
“via austriaca”. A quanto è dato capire dalla motivazione della
sentenza, nel Paese mitteleuropeo l'ordinamento impone ai titolari di
uno spazio pubblico di discussione in rete di mettere a disposizione i
dati di chi diffonde una affermazione ritenuta lesiva se l'autorità
giudiziaria, o anche un privato, li chiede per esercitare un diritto in
giudizio.
Il
caso: un giornale online composto, per scelta editoriale, in una parte
rilevante di commenti dei lettori, ospita un dibattito di argomento
politico ove alcuni utenti si sono lasciati andare ad espressioni
offensive. Il portale, richiesto di fornire informazioni idonee a
identificarne gli autori, si rifiuta di farlo, e perciò è sottoposto a
una sanzione. Al termine del procedimento il giornale si rivolge alla
Corte di Strasburgo, lamentando la violazione del diritto alla libertà
di espressione. E il giudice europeo gli dà ragione.
La
Corte sottolinea come la richiesta di trasparenza sui dati degli utenti
costituisca una compressione della libertà di parola: la consapevolezza
di poter essere identificati induce chi scrive alla prudenza. Una
compressione giustificata soltanto se, tra l'altro, indispensabile in
una società democratica. Così stabilisce che in un dibattito politico,
su questioni di interesse pubblico, in assenza di discorsi d'odio o
incitamento alla violenza, una limitazione del free speech non sia
indispensabile.
Questa decisione non dichiara,
si badi, la sacralità dell'anonimato in rete. Si limita, invece, a
ritenere illegittima l'imposizione al giornale di svelare i dati dei
lettori in suo possesso, quando questi hanno partecipato a un dibattito
politico, ambito in cui il diritto di critica è quasi illimitato.
Conseguenze indesiderabili della garanzia dell'anonimato
Le
sentenze pronunciate a Strasburgo sono incentrate sul caso singolo,
sicché sarebbe scorretto trarre da quest'ultima una regola generale.
Ammettiamo però che il ragionamento della Corte questa volta non ci
convince: ritenere che il massimo esercizio della libertà di espressione
sia connesso alla garanzia dell'anonimato, infatti, ha due conseguenze
poco desiderabili.
In primo luogo viene limitato
un altro diritto non meno rilevante: quello di rivolgersi a un giudice.
Consentire il rifiuto dei dati indispensabili per l'identificazione
significa impedire la valutazione da parte dell'autorità. Questo
bilanciamento ci pare abbia come effetto non un ampliamento del discorso
politico ma la sua impunità.
E con ciò veniamo alla seconda conseguenza: una simile impostazione contrasta con quella della nostra Costituzione. La Repubblica garantisce le libertà che tutti conosciamo nel massimo grado, ma il loro esercizio è ammesso solo a volto scoperto. Da un lato poiché non esistono libertà senza limiti e uno di questi è il principio di responsabilità. Dall'altro poiché nella nostra democrazia, la persona non deve avere paura di guardare negli occhi il potere, nemmeno quello più “terribile e odioso” - come scrive Ferrajoli - del giudicare.
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