giovedì 17 febbraio 2022

Smart working, cosa cambia (e cosa no) dal 1° aprile in 4 punti-chiave

Smart working, cosa cambia (e cosa no) dal 1° aprile in 4 punti-chiave

Il ministero del Lavoro è pronto a confermare il meccanismo semplificato di comunicazione dello smart working, facendo tesoro dell’esperienza che si è avuta nella gestione emergenziale del lavoro agile.

Approvato il Protocollo Nazionale sul Lavoro Agile: ecco le linee guida per l'adozione dello smart working nelle aziende private anche dopo la pandemia.

Siglato il Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile: il Ministero del Lavoro e le parti sociali hanno raggiunto l’accordo sulle nuove direttive per lo smart working nelle aziende private. Basandosi sulla contrattazione nazionale ma anche su quella aziendale, definisce le linee d’indirizzo per i CCNL, così da rendere strutturale il ricorso al lavoro agile oltre il periodo dell’emergenza.

Il Protocollo sul lavoro agile

L’istituto dello smart working continua a differire dal telelavoro e l’eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare.

Cosa deve contenere l’accordo individuale

L’adesione avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, nel quale sono indicati:

  • durata dell’accordo, a termine o a tempo indeterminato (in presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato);
  • alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
  • luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;
  • modalità di esecuzione della prestazione al di fuori dei locali aziendali, forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e condotte che possono dar luogo a sanzioni disciplinari;
  • strumenti di lavoro;
  • tempi di riposo e misure tecniche e/o organizzative per assicurare la disconnessione (si può lavorare in fasce orarie, individuando quella di disconnessione);
  • forme e modalità di controllo della prestazione all’esterno dei locali aziendali;
  • attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione in modalità agile;
  • forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.

Permessi

Salvo esplicita previsione nei CCNL o nei contratti territoriali e/o aziendali, durante le giornate di lavoro agile non possono essere previsti e autorizzati turni di lavoro straordinario.

Assenze

Nei periodi di malattia, permesso o ferie, il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e non rispondere ad eventuali comunicazioni aziendali finalizzate all’assunzione di incarichi prima della prevista ripresa dell’attività lavorativa.

Luogo di lavoro

Il lavoratore può scegliere il luogo presso cui svolgere la prestazione in modalità agile purché abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in piena sicurezza e riservatezza, anche con riferimento al trattamento dei dati aziendali ed alle esigenze di connessione con i sistemi aziendali. A tale riguardo, la contrattazione collettiva può individuare i luoghi inidonei allo svolgimento del lavoro agile per motivi di sicurezza o riservatezza dei dati.

Strumenti di lavoro

Salvo diversi accordi sull’utilizzo di mezzi propri, il datore di lavoro fornisce la strumentazione tecnologica e informatica per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, idonei e sicuri per l’accesso ai sistemi aziendali. Le spese di manutenzione e sostituzione della strumentazione fornita sono a carico del datore di lavoro, che ne resta proprietario. In caso di negligenza, il dipendente risponde degli eventuali danni.

Salute e sicurezza

Il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali connesse alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali. Il datore di lavoro garantisce la copertura assicurativa INAIL, anche per rischi connessi all’uso dei videoterminali, nonché la tutela contro l’infortunio in itinere, secondo quanto previsto dalla legge.

Welfare e inclusività

Le parti sociali si impegnano:

  • a facilitare l’accesso al lavoro agile per i lavoratori in condizioni di fragilità e disabilità;
  • a sviluppare nell’ambito degli strumenti di welfare aziendale e di bilateralità, misure che supportino l’attività di lavoro in modalità agile da parte del lavoratore.

 

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